30 giugno 2011

Disciplina delle pause degli autisti: i chiarimenti del Ministero dell’Interno

News per i clienti dello studio n. 99 del 30.06.2011

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che secondo quanto stabilito dalla Comunità europea, a chiarimento di alcuni quesiti in ordine alla registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali, i conducenti possono interrompere la pausa per pochi minuti senza incorrere in sanzioni solo qualora sussistano circostanze straordinarie debitamente motivate (nota operativa n. 3). Gli agenti di polizia stradale, incaricati dei controlli, inoltre, possono applicare la tolleranza di un quarto d'ora per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico salvo che tali situazione possano essere comprovate (nota operativa n. 4). Tali chiarimenti, sono stati riportati dal Ministero dell'Interno con la nota protocollo n. 5033/2011 riguardante, appunto, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e la disciplina ad essi applicabile (Reg. Cee 3821/85). Con la nota di orientamento n. 3, secondo il Ministero, la commissione ha indicato l'approccio da seguire qualora vi sia la necessità di interrompere la pausa o il riposo per spostare un veicolo in determinati luoghi o in situazioni di emergenza. In sintesi, quindi, qualora circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza oppure un ordine specifico da parte di un organo di polizia impongano di spostare il veicolo, il conducente può interrompere il riposo senza incorrere nella relativa sanzione.. In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo prima di intraprendere il viaggio, avendo cura di far vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo. Qualora ciò non sia possibile, il conducente dovrà comunque integrare l'annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell'organo di polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti indicati.
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