4 luglio 2011
Spesometro: ha debuttato il 1° luglio l’obbligo di comunicazione delle operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, IVA compresa
Memory n. 283 del 04.07.2011 a cura di Edoardo Martini
E’ arrivata, per lo spesometro, la fatidica data del 1 Luglio 2011. Per acquisti di importo superiore ai 3.600 euro Iva inclusa sarà necessario infatti esibire il codice fiscale. Il commerciante registrerà i dati e invierà gli estremi dell'operazione all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione non sarà necessaria se il pagamento viene effettuato con carte di credito, carte prepagate o bancomat. Sotto la lente dunque soprattutto i pagamenti in contanti e anche quelli effettuati tramite assegno o bonifici bancari. La recente correzione, che ha escluso carte e bancomat dai nuovi adempimenti, ha attutito le critiche dei professionisti del fisco che inizialmente parlavano di misura "invasiva e vessatoria" ma "l'esclusione, decisa per le carte che sono già pagamenti tracciabili, dovrebbe essere estesa – ha sottolineato Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti - anche ai pagamenti effettuati con moneta bancaria", come assegni e bonifici. Per ogni tipo di operazione, acquisto di un bene o di un servizio, dovrà essere specificata la partita Iva o il codice fiscale sia di chi vende che di chi acquista; va, inoltre, specificato l'importo dell'operazione effettuata, evidenziando l'imponibile e l'imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti. Per le operazioni per le quali non c'è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell'Iva. Particolarmente gravosa è l'applicazione delle nuove norme quando si è in presenza di un turista che decide di fare un acquisto in contanti, sempre oltre i 3.600 euro, in Italia. Per soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno, infatti, indicati il cognome e il nome, il luogo e le data di nascita, il domicilio all'estero. In tale contesto va ricordato, infine, che la recente C.M. 21.6.2011, n. 28/E, è intervenuta “ufficializzando” i chiarimenti che l’Amministrazione Finanziaria aveva già fornito in occasione di Telefisco 2011. Alcuni di questi hanno riguardato anche l’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000, di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010. Più in dettaglio, gli aspetti affrontati nella citata C.M. n. 28/E sono stati i seguenti: data di registrazione dell’operazione da indicare nella comunicazione; verifica della soglia di euro 3.000 per l’indicazione dell’operazione nella comunicazione; comunicazione delle operazioni riferite alla cessione di immobili ed autoveicoli; obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di privati. I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate devono tuttavia tener conto sia delle modifiche normative intervenute ad opera del D.L. n. 70/2011 (decreto “sviluppo”), sia degli ulteriori chiarimenti forniti con la C.M. 30.05.2011, n. 24/E.
Categorie:Adempimenti
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