20 maggio 2016
Modello Unico 2016: le agevolazioni fiscali per le elargizioni in denaro a favore delle Onlus
Memory n. 150 del 20.05.2016 a cura di Omar Rigamonti
Nel corso degli ultimi periodi d’imposta, si sono succeduti diversi interventi normativi che hanno interessato la detrazione fiscale, disciplinata nel contesto dell’art. 15 co. 1.1 del TUIR, avente ad oggetto le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore: i) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); ii) dei soggetti che svolgono attività umanitarie. In particolare, gli interventi del legislatore hanno riguardato l’ammontare detraibile delle somme elargite a favore dei predetti enti. L’ultimo intervento sulla disciplina in argomento è stato attuato nel contesto della legge di stabilità 2015 che ha disposto, a decorrere dal 01.01.2015 e per gli anni successivi l’incremento ad Euro 30.000,00 dell’importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS (e dei soggetti che svolgono attività umanitarie), sul quale applicare l’aliquota attualmente prevista del 26%. In alternativa alla detrazione d’imposta sopra commentata, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35 (conv. L. 14.5.2005 n. 80), nel rispetto e nei limiti delle condizioni ivi previste. Nello specifico, per le persone fisiche, l'erogazione liberale è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui. Per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale previsto per erogazioni liberali in denaro effettuate dalle imprese a favore delle ONLUS, si precisa che dette elargizioni sono soggette a due modalità di deduzione alternative tra loro, nel senso che l’applicazione di una modalità esclude l’applicazione dell’altra. La prima modalità di deduzione è disciplinata dal citato decreto competitività (DL 35/2005) che riconosce anche alle imprese ed agli enti commerciali e non commerciali (al pari di quanto sopra commentato per le persone fisiche) la possibilità di dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui. In alternativa, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, ovvero enti non commerciali che svolgono attività commerciali), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre, a decorrere dal 01.01.2015, dal reddito di impresa, un importo non superiore ad Euro 30.000,00 (Euro 2.065,83 fino al periodo d’imposta 2014) o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 co. 2 lett. h) del TUIR).
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