26 aprile 2024

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti: le modifiche del DL n. 39/2024

Memory n. 70 del 26.04.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 4, comma 2, del DL n. 39 del 29.03.2024, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni contenute all’articolo 37, comma 49 quinquies del DL n. 226 del 04.07.2006, precedentemente modificate dalla Legge di Bilancio 2024. Come noto, con legge n. 213 del 30.12.2023 il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale, tra cui, in particolare, in materia di compensazioni, restringendo e condizionando maggiormente le facoltà riconosciute al contribuente. Tra le principali novità in materia di compensazioni segnaliamo che a decorrere dal 01.07.2024 viene introdotto un divieto di compensazione generale su tutti i contribuenti nel caso in cui siano presenti iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (dalla formulazione sembrerebbero precluse le compensazioni anche per l’eccedenza dell’importo di 100.000 euro). Il “blocco”, introdotto a decorrere dal 01.07.2024, è stato modificato nei termini che seguono: i) il divieto opera in presenza sia di carichi di ruolo per imposte erariali, sia per i carichi derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, ad esempio scaturenti dal disconoscimento di crediti agevolativi da indicare nel quatro RU; ii) il divieto non opera se è in essere una dilazione dei ruoli; iii) il divieto non trova applicazione con riferimento ai crediti contributivi o derivanti da premi INAIL; iv) è possibile pagare il ruolo mediante compensazione con crediti d’imposta, quindi con crediti per imposte erariali (con esclusione di quelli di carattere agevolativo). Si segnala, vista la particolare rilevanza, la disapplicazione del divieto nel caso di dilazione del ruolo: la precedente formulazione non contemplava infatti tale ipotesi, il divieto avrebbe potuto trovare applicazione fino al pagamento integrale del debito, anche in presenza di rateazione. Le modifiche non hanno impattato, invece, sul termine originariamente previsto per l’applicazione del blocco, che quindi resta fissato per il prossimo 01.07.2024.
Categorie:Compensazioni
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 9
Videoconferenza: professionista
8 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 255,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
9 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA