29 giugno 2011
Consulenti del Lavoro: nuova disciplina del praticantato
Memory n. 277 del 29.06.2011 a cura di Riccardo Malvestiti
Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 20.06.2011, recante il nuovo regolamento sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, sarà necessario un anno in meno per i tirocini dei futuri consulenti del lavoro, qualora questi siano in possesso di una laurea magistrale in una delle classi stabilite da un'apposita convezione tra Consiglio dell'ordine e ministero dell'università, e abbiano svolto durante il corso di studi un tirocinio non inferiore a sei mesi ed esclusivamente presso uno studio di un consulente del lavoro con il riconoscimento di almeno nove crediti formativi. In tutti gli altri casi, invece, viene mantenuta la durata prevista dal precedente provvedimento del 1997, ovvero di 24 mesi. Il nuovo regolamento, il quale entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede anche altre novità, tra cui la modifica della frequenza minima del tirocinio, che ora viene individuata su base settimanale e non giornaliera. Le precedenti disposizioni, infatti, fissavano la frequenza minima a 4 ore al giorno, mentre con il nuovo regolamento detto limite minimo viene fissato a 20 ore a settimana. Il tirocinio nello studio, secondo le nuove disposizioni, può essere sostituito, massimo per sei mesi, con la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario. Il tirocinio può essere svolto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno due anni che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente e sia in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento sulla formazione obbligatoria. Il professionista, però, non può ammettere contemporaneamente nel proprio studio più di due praticanti. Per quanto riguarda, infine, le verifiche, queste verranno effettuate dai consigli provinciali e potranno anche essere realizzate a campione. Le rappresentanze del territorio potranno effettuare controlli casuali invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione sulle materie oggetto dell'esame di abilitazione: in caso di esito negativo il praticante deve ripetere il semestre, e non potrà farlo per più di due volte.
Categorie:Lavoro – Professionisti
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