5 luglio 2011

1° luglio 2011: il Regolamento UE 282/2011 produce i suoi effetti. Sintesi analitica di tutte le prescrizioni contenutevi

Memory n. 284 del 05.07.2011 a cura di Giovanni Zangrilli

Dal 1° luglio produce effetti il Regolamento UE 282/2012 del 15 marzo 2011, pubblicato sulla GUUE serie L n. 77 del 23 marzo 2011, relativo all’aggiornamento del precedente Regolamento 1777/2005, contenente norme applicative della VI Direttiva Iva. Il nuovo Regolamento ha il fine precipuo di risolvere alcune questioni soggette a discordanti interpretazioni da parte dei vari Stati membri, molte delle quali collegate alla nuova disciplina, in vigore dal 1° dicembre 2010, sulla territorialità delle operazioni, in tema di soggetti passivi, prestazioni di servizi e operazioni imponibile, così da garantire un’applicazione uniforme dell’imposta in tutto il territorio della Comunità. L’esigenza di tale Regolamento era stata prospettata dal Consiglio dell’Unione europea al Coreper (acronimo del francese Comité des représentants permanents, organo interno del Consiglio dell'Unione europea) con nota 16805/10 del 2 dicembre 2010, “Dossier interinstitutionnel: 2009/0177 (NLE)”, integrata dalla successiva nota, di pari protocollo, del 10 gennaio 2011,dopo aver ascolto le delegazioni dei vari Paesi membri. Le disposizioni d’applicazione riportatevi - la cui effettiva entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2011, senza pregiudizio per le interpretazioni in precedenza adottate dai vari Stati - come recita il 5° considerando, “Contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione e mirano ad introdurre un trattamento uniforme in tutto il territorio dell’Unione solamente in relazione a tali circostanze specifiche. Esse non sono pertanto trasponibili ad altri casi e devono essere applicate, tenendo conto della loro formulazione, in maniera restrittiva”. Lo strumento normativo adottato - costituendo il Regolamento una norma vincolante, con tratti significativi di portata generale, nel senso cioè che quanto contenutovi ha carattere obbligatorio per i destinatari e diretta riferibilità nell’ambito della legislazione interna degli Stati aderenti Ue - comporta il suo recepimento senza necessità di ulteriori interventi normativi statali interni e, quindi, con lo stesso, come recita il relativo 4° considerando, “l’uniforme applicazione ne è garantita al meglio”. Della pubblicazione e del contenuto del Regolamento 282/2011 abbiamo già avuto modo di argomentare nelle nostre Daily news N. 94 del 30.03.2011, Memory n.115 del 18.04.1011, Memory n.192 del 06.05.2011, Memory n.221 del 25.05.2011 e Memory n.254 del 14.06.2011 con il presente lavoro si vuole invece fornire un ripasso analitico di tutte le prescrizioni contenutevi, seguendone, al fine di facilitarne il riscontro, l’articolato normativo corredato con le disposizioni di cui alla Direttiva 2006/112/CE, solo richiamate dal nuovo Regolamento.
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